Assicurazione

Punto Vacanze in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di Punto Vacanze.
Le garanzie considerate sono “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, rganizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da egolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative "Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio" decorrono e sono valide:
- per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal ontratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo omunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
• quarantene;
• epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusura di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città,
- limitazioni al trasporto aereo.
GARANZIE
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale perativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il osto della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/Interassistance-isposizioni Comuni.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il uo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
• le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
• lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
• gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
• le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, Mondial Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di epoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende  suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso. In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato;
malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• interventi o applicazioni di natura estetica;
• visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• tutti i casi previsti all'art. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono
equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione
civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo
di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3- Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:
• viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
espianto e/o trapianto di organi;
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno  aturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia,
sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
Art. 4- Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.
Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.
Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali  anni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa  erso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.
In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le garanzie)
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza,consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro

Interassistance 24 ore su 24
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
Dati Indispensabili all’Intervento
E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero del Certificato Assicurativo
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Bagaglio
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al ettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione anni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni
sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATIVI - Importi espressi in Euro

Destinazione Viaggio ITALIA EUROPA MONDO  
Spese di cura (art.1.7.1) €. 258,23 €.5.164,57 €.5.164,57  
BAGAGLIO furto, incendio, rapina, scippo, €.258,23 €.413,17 €.413,17  
mancata riconsegna e/o danneggiamento        

 

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il ito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente  mezzo posta a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 - 20131 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale ell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da erzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.
Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.
I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A.- Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano  o al numero fax +39 02 23695948 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano, fax +39 02 23695948, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona
fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), econdo quanto previsto dall’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L’Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
- Sede Legale

Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)
- Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.
2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Cod.Civ. “i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”.
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Qualità
Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

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